Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di legge sulla Concorrenza (Ddl Concorrenza) che introduce una norma relativa all’allestimento di farmaci galenici in farmacia.
Tale disposizione elimina i profili anticoncorrenziali della norma, intervenendo direttamente sulla disciplina della proprietà industriale. Resta uguale, però, l’impossibilità da parte del professionista della farmacia di utilizzare nella preparazione dei galenici i principi attivi estratti tramite sconfezionamento di farmaci in commercio.
Grazie a questa norma si punta a promuovere una maggiore concorrenza e capacità in ambito farmaceutico senza però diminuire la qualità dei servizi e dei prodotti offerti ai clienti, anche al fine di portare alla riduzione dei prezzi nei relativi mercati.
UN PASSO AVANTI PER I FARMACISTI
Grazie alla misura approvata il 20 aprile scorso, il farmacista ha la possibilità di utilizzare principi attivi preparati industrialmente che non siano estratti da prodotti industriali autorizzati e, quindi, già presenti in commercio.
L’ECCEZIONE GALENICA
Nella legge troviamo dei limiti relativi all’eccezione galenica che fanno riferimento ad alcune pronunce giurisprudenziali. In particolare possiamo notare la sentenza del Consiglio di Stato con la quale è stato affermato che, se il principio attivo si trova in commercio allo stato di materia prima, il farmacista si approvvigiona di esso dal produttore e procede con l’allestimento.
Se, differentemente, il principio attivo si trova all’interno di un medicinale industrialmente prodotto, non può fare altro che utilizzare quello, proprio perché non c’è altro modo per garantire la possibilità al paziente di usufruire del medicinale personalizzato prescrittogli dal medico.
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